Sez. 2, Sentenza n. 3435 del 05/06/1982 (Rv. 421410 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - MANCANZA DI DETERMINAZIONE ESPRESSA - NULLITÀ DEL CONTRATTO - LIMITI - VENDITA AVENTE PER OGGETTO COSE ABITUALMENTE VENDUTE DAL VENDITORE - RIFERIMENTO AL PREZZO NORMALMENTE PRATICATO DAL VENDITORE - AMMISSIBILITÀ.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - MANCANZA DI DETERMINAZIONE ESPRESSA - NULLITÀ DEL CONTRATTO - LIMITI - VENDITA AVENTE PER OGGETTO COSE ABITUALMENTE VENDUTE DAL VENDITORE - RIFERIMENTO AL PREZZO NORMALMENTE PRATICATO DAL VENDITORE - AMMISSIBILITÀ.*
Quando il contratto di vendita ha per oggetto cose che il venditore abitualmente vende, la mancata Determinazione espressa del prezzo non importa la nullità del contratto, dovendosi presumere che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore, da desumere, se trattasi di prezzo di mercato, tranne patto contrario, dal listino o dalle mercuriali vigenti al momento della consegna. (V 2282/69, mass n 341670; (V 1513/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)