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Sez. U, Sentenza n. 6417 del 11/03/2008 (Rv. 602275 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Censura per invasione della sfera riservata alla P.A. - Sentenza contenente una lettura della normativa interna, unita a quella comunitaria, nel senso dell'obbligatorietà della valutazione d'impatto ambientale - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602275-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto, alla luce della normativa comunitaria così come interpretata dalla Corte di giustizia CE, la necessità che una determinata opera venga assoggettata alla valutazione di impatto ambientale, poiché in tal modo il Consiglio è rimasto nell'ambito dell'interpretazione della legge senza alcuno sconfinamento nella sfera riservata alla discrezionalità amministrativa, con conseguente insussistenza dell'accesso di potere giurisdizionale e sottrazione al sindacato di legittimità. (Nella specie, il Consiglio di Stato aveva stabilito che l'affidamento in concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento del molo di ricovero dei natanti da diporto del Comune di Diamante dovesse essere assoggettato, in base agli artt. 1, comma 6, e 10, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 1996, a valutazione di impatto ambientale, senza che questa potesse essere esclusa sulla base del mero silenzio dell'organo tecnico competente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)