Sez. U, Sentenza n. 13904 del 24/06/2011 (Rv. 617734 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione - Giudizio di legittimità sui provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni - Determinazione del contributo per l'erogazione del c.d. servizio universale - Sconfinamento nel merito amministrativo da parte del Consiglio di Stato - Insussistenza - Mera censura di "errores in iudicando" - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Non eccede dall'ambito della giurisdizione amministrativa, per sconfinamento nel merito amministrativo e violazione dei limiti esterni della sua giurisdizione, la sentenza del Consiglio di Stato, la quale, nell'annullare una deliberazione dell'Autorità garante delle comunicazioni, abbia dettato criteri ermeneutici, che impongono altri accertamenti di fatto, al fine di determinare l'ambito geografico di riferimento del "mercato rilevante" per la concorrenza fra operatori telefonici mobili, da valutare al fine di liquidare la quota di partecipazione ai costi di finanziamento del "servizio universale" di telefonia fissa (gestito da Telecom Italia s.p.a. e cui gli altri operatori hanno l'obbligo di contribuire, nella misura annualmente determinata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259). Infatti, l'Autorità non viene privata del potere di provvedere all'identificazione dell'ambito territoriale del mercato concorrenziale, né le determinazioni del Consiglio di Stato invadono l'ambito del merito amministrativo, limitandosi ad enunciare, con un'operazione ermeneutica delle disposizioni normative interne e comunitarie nella materia, i parametri di legittimità entro i quali l'Autorità deve esercitare la sua discrezionalità. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso detta sentenza è inammissibile, non riguardando motivi inerenti alla giurisdizione, ma solo "errores in iudicando", ovvero il modo in cui la tutela di legittimità è stata in concreto erogata.
Riferimenti normativi: DPR 31/07/1997 num. 318 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)