Sez. 6, Sentenza n. 24761 del 27/04/2007 Cc. (dep. 22/06/2007) Rv. 236979 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Mancata decisione del Ministro sull'estradizione nel termine di quarantacinque giorni - Liberazione dell'estradando - Possibilità di applicazione di nuova misura cautelare - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, la persona chiesta in estradizione che abbia riacquistato la libertà, dopo aver trascorso in misura cautelare il termine massimo di quarantacinque giorni previsto dall'art. 708, comma primo, cod. proc. pen., non può essere nuovamente sottoposta ad alcuna misura cautelare coercitiva durante tale fase del procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)