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Sez. 6, Ordinanza n. 28033 del 17/02/2004 Cc. (dep. 22/06/2004) Rv. 229585 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - misure cautelari - IN GENERE | Emissione del decreto di estradizione - Termini massimi di custodia - Indicazione - Fattispecie in tema di sospensione della esecuzione della consegna dell'estradando "a soddisfatta giustizia italiana" .
Stato
decisa il 2004-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229585-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - misure cautelari - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, poichè la possibilità di sottoporre l'estradando " in ogni tempo" a misure coercitive su richiesta del Ministro della giustizia è esercitabile solo nei limiti temporali precisati dall'art. 714, quarto comma cod. proc. pen., una volta emesso il decreto di estradizione cessa, quanto ai termini massimi di custodia, il rapporto cautelare disciplinato da tale norma, dovendosi applicare per la fase relativa alla consegna dell'estradando le modalità e i termini precisati nei commi quarto e quinto dell'art. 708 cod. proc. pen., che implicano una limitata estensione temporale della coercizione personale finalizzata esclusivamente alla esecuzione della estradizione. Ne consegue che non residuano profili di natura cautelare nell'ipotesi in cui la consegna sia sospesa a norma dell'art. 709 comma primo cod. proc. pen., salvo un limitato ripristino della custodia cautelare nei limiti temporali strettamente funzionali alla fase esecutiva, una volta soddisfatte le ragioni della giustizia italiana.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)