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Sez. L, Sentenza n. 1348 del 26/01/2004 (Rv. 569684 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di fine servizio - Dirigente della regione Toscana assumente l'incarico temporaneo di diritto privato di coordinatore - Conseguenza in tema di indennità premio di servizio in relazione alla legge Regionale Toscana n. 75 del 1996 - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569684-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

Posta la distinzione tra il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, che hanno diversa fonte, il riconoscimento dell'indennità del premio di servizio spetta al lavoratore dirigente regionale che abbia assunto l'incarico di coordinatore regionale con contratto triennale di diritto privato, qualora questi sia in possesso dei requisiti contributivi previsti dalla legge 8 marzo 1968 n. 152 e, nella specie, dalla legge Regionale Toscana n. 75 del 1996 art. 18 bis comma quarto, a norma della quale il servizio così prestato è utile ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, non incidendo pertanto il mutamento di regime giuridico del rapporto di impiego, che resta unitario, sul trattamento di quiescenza e di previdenza spettante al coordinatore, il quale al termine dell'incarico è riassunto automaticamente nella posizione giuridica antecedente. Nè risulta violata la competenza legislativa statale in materia previdenziale, sia perché le disposizioni regionali in materia sono in linea con la disciplina statale dell'indennità premio di servizio, che riconosce come computabili i servizi di ruolo e non di ruolo, sia perché resta disciplinata dalla legislazione statale la determinazione del trattamento previdenziale, pur spettando alla regione la determinazione del trattamento economico dei dipendenti regionali e del coordinatore, con riflessi limitati alla misura dei contributi previdenziali che affluiscono agli enti di previdenza in relazione alle retribuzioni così determinate.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Toscana 07/11/1994 num. 81 art. 18 bis, Legge Reg. Toscana 14/04/1999 num. 20 art. 7, Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 03/09/1996 num. 75, Legge 08/03/1968 num. 152 art. 1, Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)