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Sez. 1, Sentenza n. 1982 del 25/02/1987 (Rv. 451279 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - INDENNITÀ ATTRIBUITA AI DIPLOMATICI EX ART. 171 D.P.R. N. 18 DEL 1967 - VALUTAZIONE COME FONTE DI REDDITO DEL CONIUGE OBBLIGATO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451279-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - INDENNITÀ ATTRIBUITA AI DIPLOMATICI EX ART. 171 D.P.R. N. 18 DEL 1967 - VALUTAZIONE COME FONTE DI REDDITO DEL CONIUGE OBBLIGATO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Ai fini della Determinazione dell'assegno di divorzio, la funzione dell'indennità attribuita ai diplomatici dall'art. 171 del DPR n. 18 del 1967, per fronteggiare i presumibili maggiori oneri derivanti dal servizio all'estero, non esclude che essa possa, entro certi limiti, essere comunque valutata come fonte di reddito del coniuge obbligato. (V 1980, mass n 524).*

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1967 num. 18 art. 171, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)