Sez. 1, Sentenza n. 19527 del 19/12/2003 (Rv. 569089 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Ammontare - Determinazione - Assegno per oneri di rappresentanza ex art. 171-bis, comma 6, d.p.r. n. 18 del 1967, inserito dall'art. 6 d. lgs. n. 62 del 1998 - Computabilità - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
In materia di famiglia, nella determinazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del coniuge obbligato in sede di separazione personale tra coniugi (e del pari nella determinazione dell'ammontare di quello divorzile) non deve tenersi conto (anche) dell'assegno per oneri di rappresentanza introdotto, in tema di trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, dall'art. 171 bis d.p.r. n. 18 del 1967 (inserito dall'art. 6 d.lgs. n. 62 del 1998), giacché trattasi (come si desume alla stregua della previsione di cui al comma 6 secondo cui i relativi percettori debbono, al termine di ogni esercizio finanziario, depositare presso l'ufficio di appartenenza la documentazione idonea a giustificare le spese sostenute nonché autocertificazione attestante l'ammontare globale delle spese sostenute e versare sul conto corrente valuta tesoro le somme eventualmente non utilizzate) di emolumento diverso dall'indennità di servizio estero, non costituente reddito e finalizzato a sollevare il diplomatico, nei limiti in cui risultino effettivamente sostenuti, dagli oneri di rappresentanza derivanti dalla carica altrimenti a suo carico, il cui computo ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in questione risulta inconciliabile con l'obbligo di suo riversamento all'erario per la parte non consumata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/02/1998 num. 62 art. 6, DPR 05/01/1967 num. 18 art. 171 bis, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)