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Sez. 1, Sentenza n. 9529 del 08/09/1999 (Rv. 529748 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE | Limitazione contemplata dalla seconda parte dell'art. 108 del d.P.R. n. 917/86 - Parrocchia - Redditi provenienti dalla gestione di un asilo - Riconducibilità, di per sè, ai parametri fissati dalla norma - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529748-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE

Ai fini della previsione di cui alla seconda parte dell'art. 108 del d.P.R. n. 917 del 1986, la quale esclude dall'assoggettamento ad IRPEG i redditi provenienti, agli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma primo dell'art. 87 dello stesso d.P.R., dallo svolgimento di attività di "prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 cod. civ., rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione", va escluso che la funzione educativa e di istruzione svolta da un asilo da essa gestito rientri nelle finalità istituzionali di una parrocchia, posto che esso asilo si pone all'esterno del ruolo istituzionale svolto dall'ente nel suo rapporto di ordine religioso con la comunità dei fedeli; va altresì escluso che la gestione di un tal tipo di attività non richieda una specifica organizzazione (mezzi materiali, strutture adeguate, personale docente e non).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)