Sez. 5, Sentenza n. 28176 del 26/11/2008 (Rv. 605853 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE | Reddito prodotto dagli immobili strumentali - Art. 40, comma primo, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie in tema di immobili strumentali di Ussl.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE
In tema di Irpeg, l'art. 88, comma secondo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dispone che l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale; pertanto, il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attività non subisce la "trasformazione" in reddito d'impresa ex art. 40, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l'art. 108 del d.P.R. citato. Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di quest'ultimo articolo, sollevata in riferimento agli artt. 32 (trattandosi nella specie di immobili strumentali dell'Ulss, già Usl) e 53 Cost. posto che gli immobili in questione non producono reddito d'impresa.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)