Sez. 1, Sentenza n. 3391 del 20/02/2004 (Rv. 570338 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Violazioni del t.u. in materia bancaria e creditizia - Sanzioni amministrative - Procedimento - Decreto della Corte d'appello ex art. 145, d.lgs. n. 385 del 1993 - Ricorso per cassazione ex art. 111, Cost. - Ammissibilità - Vizi deducibili - Sindacato sulla motivazione - Esclusione.
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In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione del testo unico in materia bancaria e creditizia, il "decreto motivato" pronunciato dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 145, settimo comma, d.lgs. n. 385 del 1993 ha natura sostanziale di sentenza, impugnabile, in mancanza di altri rimedi, con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 della Costituzione, con il quale possono essere fatte valere violazioni di norme di diritto sostanziale o processuale, quindi anche la totale carenza o la mera apparenza della motivazione, restando invece esclusa l'ammissibilità di ogni sindacato in ordine alla congruità ed alla adeguatezza della motivazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)