Sez. 1, Sentenza n. 13591 del 04/12/1999 (Rv. 531857 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE | Consiglio di amministrazione - Componente - Sanzioni irrogate ex artt. 31 e 32 della legge bancaria - Reclamo alla Corte di appello di Roma - Decreto della Corte ex art. 145 D.Lgs 385/93 - Natura sostanziale di sentenza - Conseguenze - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Esperibilità - Limiti del ricorso - Contestazione della adeguatezza della motivazione - Ammissibilità - Esclusione.
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In tema di sanzioni irrogate per violazione della legge bancaria, il "decreto motivato" pronunciato dalla Corte di appello di Roma a norma dell'art. 145, comma sesto del D.Lgs. n. 385 del 1993 assume indiscutibile natura sostanziale di sentenza, contro la quale è legittimamente esperibile il rimedio del ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 della Costituzione, il che esclude l'ammissibilità di ogni sindacato circa la congruità e adeguatezza della motivazione.
Riferimenti normativi: Legge 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Legge 01/09/1993 num. 385 art. 51, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 31, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)