diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 6990 del 13/06/1986 Ud. (dep. 04/07/1986) Rv. 173317 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ILLECITA ESPORTAZIONE DI VALUTA - UNICITÀ O PLURALITÀ DI OPERAZIONI - CONFIGURABILITÀ DI REATO UNITARIO.*
Stato
decisa il 1986-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173317-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ILLECITA ESPORTAZIONE DI VALUTA - UNICITÀ O PLURALITÀ DI OPERAZIONI - CONFIGURABILITÀ DI REATO UNITARIO.*

La particolare ipotesi criminosa prevista dall'art. 1 comma secondo d.l. n. 31/1976 tende a perseguire, in tal modo scoraggiandole, tutte quelle attività dirette ad esportare valuta italiana mediante Costituzione all'estero di disponibilità finanziarie, che sono così sottratte sia alla concreta ed immediata utilizzazione dei capitali nell'ambito del territorio nazionale, sia alla sua individuazione ai fini fiscali. A tal fine è irrilevante l'unicità e la pluralità delle operazioni di esportazione - ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 1 citate - mentre è determinante solo la effettiva Costituzione di un fondo ed il suo ammontare che, se non superiore a 5 milioni di lire, rientra nella condotta autonomamente sanzionata dal sesto comma dello stesso articolo. Pertanto, non è applicabile l'istituto della continuazione nel caso in cui l'ammontare dei depositi sia effetto di Atti ripetitivi, poiché è il fondo, nella sua interezza, che è distratto dalla circolazione e dalla utilizzazione sul territorio nazionale e che può essere ulteriormente impiegato al di fuori di esso in investimenti produttivi anche in unico contesto.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)