Sez. L, Sentenza n. 9093 del 22/04/2014 (Rv. 630438 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE | Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di contribuzione omessa - Marittimi imbarcati su natanti - Ruolo di equipaggio e contratto di arruolamento - Rispettiva efficacia probatoria - Valutazione del giudice ai fini dell'esistenza di rapporti subordinati - Obbligatorietà.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE
Nel giudizio instaurato dall'ente previdenziale per ottenere dal proprietario di un natante il pagamento di contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, le annotazioni del ruolo di equipaggio hanno efficacia di prova legale ex art. 178 cod. nav., trattandosi di annotazioni eseguite dall'autorità marittima, che dimostrano la sussistenza di un contratto di arruolamento, stipulato anch'esso, ai sensi dell'art. 328 cod. nav., per atto pubblico. Ne consegue che dette annotazioni possono essere inficiate soltanto con querela di falso ed il giudice non può dunque omettere la valutazione delle risultanze e del contenuto di tali documenti al fine di stabilire l'esistenza di rapporti subordinati e la fondatezza delle relative pretese contributive.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 178, Cod. Navig. art. 328
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)