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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 32218 del 02/11/2022 (Rv. 665987 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - FORMA E PROVA | Giudizio per il pagamento di contribuzione omessa - Marittimi imbarcati su natanti - Ruolo di equipaggio e contratto di arruolamento - Efficacia probatoria. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665987-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - FORMA E PROVA

Nel giudizio instaurato dall'ente previdenziale per ottenere dal proprietario di un natante il pagamento di contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, le annotazioni del ruolo di equipaggio hanno efficacia di prova legale ex art. 178 c.n., trattandosi di annotazioni eseguite dall'autorità marittima, che dimostrano la sussistenza di un contratto di arruolamento, stipulato anch'esso, ai sensi dell'art. 328 c.n., per atto pubblico.

Cod. Navig. art. 178, Cod. Navig. art. 328

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)