Sez. 1, Sentenza n. 22957 del 13/12/2012 (Rv. 624580 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Amministratore di fatto - Rappresentanza formale della società - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
La figura dell'amministratore di fatto di una società, assumendo rilievo soltanto ai fini di un'eventuale responsabilità per gli atti di gestione da lui compiuti, non incide sulla necessaria individuazione del rappresentante legale quale soggetto cui è formalmente affidata l'amministrazione della medesima società, ai fini della rappresentanza della società stessa nella procedura concorsuale cui sia assoggettata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2475, Cod. Civ. art. 2475 bis, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)