Sez. 1, Sentenza n. 6478 del 23/04/2003 (Rv. 562433 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - IN GENERE | Fascicolo della procedura fallimentare - Consultazione - Diritto dei terzi estranei (amministratore di fatto della società fallita) - Insussistenza - Limiti - Accesso per indagini difensive in sede penale - Distinzione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - IN GENERE
Il cosiddetto "amministratore di fatto" di società di capitali, equiparato all'amministratore di diritto soltanto sul piano degli obblighi e delle conseguenti responsabilità, civili e penali, assunti con l'esercizio dell'attività amministrativa, ma assolutamente privo del potere di rappresentanza della società nella procedura di fallimento alla quale questa sia assoggettata, non può vantare i diritti che in tale procedura competono al fallito, compreso quello alla consultazione degli atti del fascicolo processuale; né è desumibile dall'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. o dalla disciplina del fallimento un generale diritto alla consultazione degli atti da parte di soggetti estranei alla procedura - quale è l'amministratore di fatto -, potendosi riconoscere a questi ultimi la facoltà di prendere visione dei soli atti destinati alla pubblicazione (sentenze, ordinanze di vendita) o ad essere conoscibili (perizie di stima) o degli atti dei cui effetti i terzi sono destinatari o rispetto ai quali gli stessi vantano un interesse non di mero fatto che li legittima ai reclami ex artt. 26 e 36 legge fall.; né, infine, il diritto di libera consultazione in esame può essere confuso con l'accesso disciplinato dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397, sulle indagini difensive in sede penale, trattandosi, in tale ultimo caso, di accesso procedimentalizzato, vincolato a determinate forme, e concettualmente distinto dal predetto diritto di consultazione ai fini della difesa in sede civile.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 76, Legge 07/12/2000 num. 397, Cod. Proc. Pen. art. 327 bis, Cod. Proc. Pen. art. 391 bis, Cod. Proc. Pen. art. 391 quater, Cod. Proc. Pen. art. 391 novies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)