Sez. 1, Sentenza n. 4663 del 20/01/2005 Ud. (dep. 08/02/2005) Rv. 230830 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Obbligo di soggiorno - Violazione - Contravvenzione ex art. 650 cod. pen. - Esclusione - Violazione art.9 Legge n.1423 del 1956 - Sussistenza - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
L'inosservanza dell'obbligo di soggiorno da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale configura la violazione dell'art.9 della Legge n. 1423 del 1956 e non il reato di cui all'art. 650 del cod. pen.. (Nella fattispecie la Corte, annullando la sentenza del Tribunale che, sull'erroneo presupposto giuridico dell'imputazione per il reato di cui al citato art. 650 cod. pen., aveva ammesso l'imputato al beneficio dell'oblazione, ha altresì escluso che l'avere il P.M. di udienza prestato il proprio consenso all'oblazione stessa impedisse il ricorso del P.G. contro la sentenza per la violazione di legge accertata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)