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Sez. 6, Sentenza n. 36787 del 07/07/2003 Cc. (dep. 25/09/2003) Rv. 226337 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Violazione delle prescrizioni - Omessa esibizione della carta di permanenza - Reato di cui all'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226337-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

Non integra né la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di p.s., prevista dall'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) - avente ad oggetto l'inosservanza delle generiche prescrizioni dettate dall'art. 5 della stessa legge - né il delitto previsto dal comma successivo - che si concreta nella violazione dell'obbligo o del divieto di soggiorno qualificanti la sorveglianza speciale - il fatto della persona sottoposta a detta misura che non esibisca la carta di permanenza di cui all'ultimo comma del citato art. 5, in quanto la violazione del relativo precetto è distinta da tutte le altre e non è espressamente sanzionata, sicché può essere al più ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)