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Sez. 1, Sentenza n. 360 del 05/02/1969 (Rv. 338374 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - INFRAZIONI DISCIPLINARI - ASSUNZIONE SENZA IL CONSENSO DEL CLIENTE DEL PATROCINIO DELL'ALTRA PARTE NEL GIUDIZIO DI ESECUZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338374-01

AVVOCATO E PROCURATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - INFRAZIONI DISCIPLINARI - ASSUNZIONE SENZA IL CONSENSO DEL CLIENTE DEL PATROCINIO DELL'ALTRA PARTE NEL GIUDIZIO DI ESECUZIONE - SUSSISTENZA.*

Costituisce infrazione disciplinare il fatto del patrocinatore che, dopo aver assistito o difeso o rappresentato una parte nel giudizio di cognizione assume, senza il consenso di questa, il patrocinio della parte avversa nel giudizio di esecuzione.*

Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 37 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)