Sez. U, Sentenza n. 6326 del 22/06/1990 (Rv. 467940 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI - ASSUNZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATO DEL PATROCINIO DELLA PARTE AVVERSA - ILLECITO DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - SUSSISTENZA DI DANNO PER LE PARTI - IRRILEVANZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI - ASSUNZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATO DEL PATROCINIO DELLA PARTE AVVERSA - ILLECITO DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - SUSSISTENZA DI DANNO PER LE PARTI - IRRILEVANZA.*
Il comportamento dell'avvocato, il quale, dopo aver difeso una parte, assume nella medesima vicenda il patrocinio della parte avversa, è lesivo della reputazione del professionista e della dignità della classe forense e, pertanto, configura un illecito che è sanzionabile sotto il profilo disciplinare, ai sensi dell'art. 38 del R.d. legge 27 novembre 1933 n. 1578, indipendentemente dalla circostanza che tale condotta si sia o no rivelata dannosa per le parti. (V 360/69, mass n 338374).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)