Sez. L, Sentenza n. 1223 del 05/02/1988 (Rv. 457431 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - COSIDDETTO TRATTAMENTO ESTERO - COMPONENTE RISARCITORIA E RETRIBUTIVA - SUSSISTENZA - INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DI ESSE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - COSIDDETTO TRATTAMENTO ESTERO - COMPONENTE RISARCITORIA E RETRIBUTIVA - SUSSISTENZA - INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DI ESSE - CRITERI.*
Nel cosiddetto trattamento estero, se non può negarsi una componente con funzione risarcitoria delle maggiori spese che comporta la prestazione del lavoro in un Paese straniero, sussiste, di norma, anche una componente retributiva, che è quella diretta a remunerare la maggiore gravosità del lavoro fuori del territorio nazionale. L'individuazione ed, eventualmente, la quantificazione delle due predette componenti sono riservate al giudice del merito, il quale, ove non possa trarre dagli Atti gli elementi certi per la seconda operazione, può avvalersi, se (e nei limiti in cui) lo ritiene applicabile, del criterio presuntivo desumibile dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, il quale, ai fini contributivi, presume il carattere retributivo dell'indennità di trasferta nella misura del cinquanta per cento. (V 2786/86, mass n 445828).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)