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Sez. 3, Sentenza n. 1779 del 20/05/1969 (Rv. 340845 - 01)

TRASPORTI PUBBLICI - RESPONSABILITA CIVILE - RISARCIMENTO DANNI - FERROVIE DELLO STATO - APPALTO DI LAVORI E FORNITURE - CLAUSOLA DI ESONERO DA RESPONSABILITA PER I DANNI DELL'APPALTATORE E DEI SUOI DIPENDENTI - INEFFICACIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340845-01

TRASPORTI PUBBLICI - RESPONSABILITA CIVILE - RISARCIMENTO DANNI - FERROVIE DELLO STATO - APPALTO DI LAVORI E FORNITURE - CLAUSOLA DI ESONERO DA RESPONSABILITA PER I DANNI DELL'APPALTATORE E DEI SUOI DIPENDENTI - INEFFICACIA - LIMITI.*

L'amministrazione ferroviaria non puo esimersi da responsabilita verso i danneggiati per i danni verificatisi a causa dell'Esercizio ferroviario, precisando nel contratto di appalto di lavori e forniture per suo conto che essa non assume responsabilita per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all'appaltatore ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed a motivo dell'Esercizio ferroviario. Invero, l'esonero da responsabilita, anche nei limiti consentiti dall'art. 1229 cod.civ., non puo essere convenuto se non dal soggetto nei cui confronti la ipotesi di responsabilita puo verificarsi. Tale patto, tuttavia, ha efficacia nei rapporti tra amministrazione ferroviaria ed appaltatore, nei limiti nei quali il giudice di merito ritiene vada correttamente interpretato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)