diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1853 del 26/06/1973 (Rv. 364869 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - DANNI A DIPENDENTI DELL'APPALTATORE O DEL CONCESSIONARIO DI PUBBLICI SERVIZI - RESPONSABILITA DELLA PA - CLAUSOLA DI MANLEVA - LICEITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364869-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - DANNI A DIPENDENTI DELL'APPALTATORE O DEL CONCESSIONARIO DI PUBBLICI SERVIZI - RESPONSABILITA DELLA PA - CLAUSOLA DI MANLEVA - LICEITA - LIMITI.*

E pienamente valido e lecito il patto con cui, nei contratti di appalto o di concessione di lavori e servizi, lasciando intatta la responsabilita dell' amministrazione pubblica verso i dipendenti dell'appaltatore o del concessionario danneggiati dal fatto illecito dell' amministrazione stessa o del personale dipendente, viene consentito all' amministrazione di riversare su altri ed anche sullo stesso appaltatore o concessionario gli oneri derivanti dalla propria responsabilita: a condizione, pero, che l'assuntore di tali oneri vi abbia un interesse, in difetto del quale il patto sarebbe nullo per Mancanza o illiceita della causa. (V 1756/70, mass n 347712; 2211/69, mass n 341565; (V 1779/69, mass n 340845; 1580/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)