Sez. 3, Sentenza n. 576 del 22/01/1991 (Rv. 470601 - 01)
Esecuzione forzata - Pignoramento - Espropriazione immobiliare | In genere - Espropriazione mobiliare presso il debitore - In genere - Bene di un comune appartenente al patrimonio indisponibile - Impignorabilità - Deduzione con opposizione all'esecuzione forzata - Ammissibilità - Opponibilità all'aggiudicatario come motivo di nullità della vendita forzata - Esclusione.
Esecuzione forzata - Pignoramento - Espropriazione immobiliare
L'impignorabilità di un bene di un comune in ragione della sua appartenenza al patrimonio indisponibile dell'ente, concretando una limitazione della responsabilità patrimoniale ai sensi dell'art. 2740, secondo comma, cod. civ., può essere fatta valere dal comune soltanto come motivo di opposizione all'esecuzione forzata contro il creditore pignorante ai sensi dell'art. 615 secondo comma cod. proc. civ., ma non può essere opposta all'aggiudicatario come motivo di nullità della vendita forzata da far valere con azione autonoma di accertamento. V. 138/81 C. Cost..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 514 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)