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Sez. 2, Sentenza n. 1671 del 01/06/1971 (Rv. 352116 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - IN GENERE - CONTINUITA DEL RAPPORTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352116-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - IN GENERE - CONTINUITA DEL RAPPORTO - NOZIONE.*

Ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non rileva l'Obbligo di prestazioni ininterrotte, dovendo la continuita del rapporto essere intesa nel senso della persistenza nel tempo dello Obbligo giuridico di compiere determinate prestazioni con il vincolo della dipendenza gerarchica e sempre che, nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, il lavoratore resti a disposizione per le mansioni da svolgere (nella specie, il patto, con il quale un prestatore d'opera si era riservata la facolta di svolgere analoga attivita professionale in favore di terzi, e stato ritenuto ostativo al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato). (V 3572'69, mass n 343770).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)