Sez. 2, Sentenza n. 873 del 29/03/1973 (Rv. 363197 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - COLLABORAZIONE - PRESTAZIONE SALTUARIA - RETRIBUZIONE FORFETTARIA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - 'AFFECTIONIS VEL BENEVOLENTIAE CAUSÀ - PRESUPPOSTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - COLLABORAZIONE - PRESTAZIONE SALTUARIA - RETRIBUZIONE FORFETTARIA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - 'AFFECTIONIS VEL BENEVOLENTIAE CAUSÀ - PRESUPPOSTO.*
Tenuto conto della variabilita della prestazione lavorativa in relazione alla natura delle mansioni e alle esigenze dell'impresa, non valgono ad escludere di per se l'elemento della collaborazione e l'inquadrabilita del rapporto in quello di lavoro subordinato ne la discontinuita o saltuarieta della prestazione stessa, ove persista nel tempo l'Obbligo giuridico di compierla a richiesta e di tenersi a disposizione quale dipendente, ne il sistema di remunerazione pattuito con riguardo al numero delle prestazioni forfettariamente individuato anziche con riferimento all'unita di tempo. Quanto all'elemento dell'onerosita, invece, deve escludersene la sussistenza qualora l'attivita oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato non sia espletata con spirito di subordinazione ne in vista di adeguata retribuzione, bensi affectionis vel benevolentiae causa, in omaggio a principi di ordine morale od in vista di vantaggi che si traggono o si spera di trarre indirettamente attraverso l'attivita stessa. (V 3568/71, mass n 355259; 1671/71, mass n 352116; (V 995/71, mass n 350961; 3037/69, mass n 342948).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)