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Sez. 1, Sentenza n. 7489 del 19/03/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165721 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - NOZIONE - ELEMENTO COSTITUTIVO.*
Stato
decisa il 1984-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165721-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - NOZIONE - ELEMENTO COSTITUTIVO.*

L'incendio, il naufragio ecc. Sono per definizione "Atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità" e perciò, quando sono determinati dal fine di uccidere, che costituisce l'elemento caratterizzante del delitto di strage, danno sempre luogo a questo titolo di reato, pur se non ne sia seguita la morte di alcuno. Invece, se quel fine manca e il fatto doloso abbia causato la morte di uno o più persone, la strage non è mai configurabile e ciascun delitto conserva la propria identità, restando punibile, a norma dell'art. 586 cod. pen., l'evento morte non voluto. (V mass n 159147).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 422

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)