Sez. 1, Sentenza n. 4683 del 07/02/1983 Ud. (dep. 21/05/1983) Rv. 159147 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - NOZIONE - ELEMENTO CONTRIBUTIVO.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - NOZIONE - ELEMENTO CONTRIBUTIVO.*
Per la sussistenza del delitto di strage non è richiesta la volontà di provocare il pericolo per la pubblica incolumità, poiché questo deve essere considerato oggettivamente, in relazione alla natura dei mezzi adoperati e alle modalità del fatto, mentre è necessario il dolo specifico, cioè il fine di uccidere per il quale è irrilevante il numero delle persone, ben potendo questo fine essere diretto contro una sola persona, sempre che sia attuato con mezzi tali da provocare pericolo per l'incolumità pubblica. (V mass n 107624).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)