Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 28/06/1993 (Rv. 482948 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - Titoli e documenti relativi alla proprietà ed all'uso | Vendita di animali - Mancata consegna della certificazione - Veterinaria di sanità - Inadempimento ex art. 1477 cod. civ. - Esclusione - Occultamento dei vizi ex art. 1495 secondo comma cod. civ. - Silenzio del venditore - Insufficienza.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - Titoli e documenti relativi alla proprietà ed all'uso
L'occultamento dei vizi della cosa venduta per dispensare il compratore dall'onere della denunzia, ai sensi dell'art. 1495 comma secondo cod. civ., non può consistere nel semplice silenzio da parte del venditore, ma esige una particolare attività illecita del venditore stesso diretta con adeguati accorgimenti a nascondere il vizio della cosa. Pertanto, nel caso di vendita di animali, non può ravvisarsi l'anzidetta attività capziosa nella mancata consegna della certificazione veterinaria di sanità, atteso che non sussiste un obbligo in tal senso per il venditore, non rientrando esso in quello generale della consegna dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta di cui all'art. 1477 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1496
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)