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Sez. 2, Sentenza n. 4278 del 22/02/2011 (Rv. 616705 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ ED ALL'USO | Vendita di animali - Consegna della certificazione sanitaria degli animali - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616705-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ ED ALL'USO

Nella vendita di animali, posto che solo ove l'animale risulti affetto da una delle malattie contagiose per le quali è previsto l'isolamento od il sequestro si può ipotizzare una sua incommerciabilità, salva diversa previsione contrattuale, non sussiste alcun obbligo di consegna della certificazione veterinaria di sanità, non rientrando tale obbligo in quello generale della consegna dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta ai sensi dell'art. 1477, ultimo comma, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1496

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)