diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2441 del 06/04/1983 (Rv. 427307 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - REGOLAMENTO PREVENTIVO IN GIUDIZIO PER DETERMINARE LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'OBBLIGO DI FARE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI DEMOLIZIONE DEL SINDACO - RILEVANZA AI FINI DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427307-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - REGOLAMENTO PREVENTIVO IN GIUDIZIO PER DETERMINARE LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'OBBLIGO DI FARE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI DEMOLIZIONE DEL SINDACO - RILEVANZA AI FINI DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

La giurisdizione del giudice ordinario, secondo la previsione dell'art. 612 cod. proc. civ., con riguardo all'istanza rivolta ad ottenere la Determinazione delle modalità di esecuzione di un Obbligo di fare inerente ad opere edili, non resta esclusa per il fatto che sia sopravvenuto un provvedimento del sindaco, reso nell'Esercizio dei poteri di vigilanza e repressione in materia edilizia, di demolizione di quelle opere, trattandosi di circostanza rilevante soltanto in ordine alle decisioni di merito del suddetto giudice, sotto il profilo dell'incidenza dell'atto amministrativo sulla concreta possibilità di procedere ad esecuzione forzata. (V 50/78, mass n 389341).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)