Sez. L, Sentenza n. 1822 del 04/03/1985 (Rv. 439760 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - PREVISIONE EX ART. 23, COMMA PRIMO, DELLA LEGGE N. 218 DEL 1952 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4, 24 E 25 COST. - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - PREVISIONE EX ART. 23, COMMA PRIMO, DELLA LEGGE N. 218 DEL 1952 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4, 24 E 25 COST. - ESCLUSIONE.*
L'art. 23, comma primo, della legge 4 aprile 1952 n. 218 (riordinamento delle pensioni dell'Assicurazione obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) - che, in caso di omesso, tardivo od incompleto versamento dei contributi assicurativi, commina, oltre alla sanzione penale (ora amministrativa), la sanzione civile costituita dal "versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta" - manifestamente non è in contrasto con gli artt. 3, 4, 24 e 25 della Costituzione, atteso in particolare che la sanzione del raddoppio dei contributi non versati, la quale è proporzionale all'entità del fatto, desumibile dall'ammontare dei contributi stessi, e non può perciò assimilarsi ad una sanzione fissa, è misura del tutto estranea al principio costituzionale di eguaglianza ed al contenuto proprio dei diritti garantiti dalle norme costituzionali predette. (V 88/74, Corte cost.; (V 76/66, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)