Sez. L, Sentenza n. 3671 del 27/03/2000 (Rv. 535091 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Maggiorazioni delle pensioni integrate al minimo - Obbligo di dichiarazione del pensionato - Inesatta osservanza - Sanzione del pagamento di una somma pari a cinque volte l'ammontare della prestazione indebita ex art. 1 della legge n. 140 del 1985 - Determinazione della misura della sanzione in importo fisso - Questione di legittimità costituzionale sul rilievo della pretesa disparità di trattamento rispetto alle infrazioni in materia previdenziale assoggettate a sanzione amministrativa - Manifesta infondatezza - Fondamento - Disomogeneità delle due situazioni, rispettivamente sanzione civile e sanzione amministrativa, poste a confronto - Diversità di trattamento - Ragionevolezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata in riferimento all'art. 3 della Costituzione (sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento della situazione disciplinata dalla disposizione considerata rispetto alle situazioni che danno luogo all'applicazione di sanzioni amministrative), dell'art. 1 della legge n. 140 del 1985 (in materia di maggiorazioni delle pensioni integrate al minimo), nella parte in cui, per l'ipotesi di inesatta osservanza dell'obbligo di dichiarazione da parte del pensionato, prevede la sanzione in misura fissa (pari a cinque volte l'ammontare della prestazione indebita) senza dare all'Ente previdenziale alcuna facoltà di graduare l'entità della sanzione medesima in relazione alle circostanze di fatto, volta per volta mutevoli, e senza consentire una specifica indagine sull'elemento psicologico e sulla personalità del soggetto. Va, infatti, osservato che la sanzione in argomento è una sanzione civile la quale - rappresentando, al pari delle altre sanzioni dello stesso tipo previste in materia previdenziale, una conseguenza automatica dell'inadempienza considerata, con la duplice funzione di rafforzare l'obbligazione principale e di risarcire, in misura predeterminata dalla legge con presunzione "iuris et de iure", il danno cagionato all'Istituto previdenziale - è diversa dalle sanzioni amministrative (che ricadono sotto la disciplina della legge n. 689 del 1981 con la quale tali sanzioni sono state assoggettate ai principi fondamentali del sistema sanzionatorio penale ivi compreso il principio della graduazione) ed è, quindi, del tutto ragionevolmente sottoposta ad una disciplina differente.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/04/1985 num. 140 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)