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Sez. 5 - , Sentenza n. 33581 del 18/12/2019 (Rv. 656394 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE | Riscossione frazionata in pendenza del processo - Regola ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Differenze tra sanzioni e atti impositivi - Applicabilità in caso di consentita esazione per l'intero del tributo - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656394-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE

In tema di riscossione frazionata in pendenza del processo tributario, l'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 costituisce regola generale con riguardo alle sanzioni, mentre, con riguardo agli atti impositivi, presuppone la frazionabilità della riscossione già nella fase amministrativa, sicché non si applica ove sia consentita l'esazione per l'intero sulla base del solo atto di accertamento non definitivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)