Sez. 5 - , Ordinanza n. 5158 del 26/02/2020 (Rv. 657337 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE | Riscossione dei tributi in pendenza di giudizio - Art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Norma generale - Conseguenze - Riscossione in base a sentenza della Commissione tributaria regionale - Data della pubblicazione della sentenza - Rilevanza - Estensione alle sanzioni - Ammissibilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE
In tema di riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo tributario, l'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione modificata dall'art. 29 del d.lgs. n. 472 del 1997, ha natura di regola generale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e la riscossione delle somme, anche a titolo di sanzioni pecuniarie, in forza di sentenza della Commissione tributaria regionale pubblicata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 472 del 1997, anche se il relativo giudizio sia iniziato nella vigenza del rito disciplinato dal d.P.R. n. 636 del 1972.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 19, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 29, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 37, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)