Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale
Testo vigente
Art. 5
1. All'articolo 243 del codice di procedura penale le parole: "la cattura" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto". Alla rubrica dello stesso articolo 243 le parole: "Ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "Ordine di arresto".
Art. 6
1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, convalida l'arresto e, valutate le esigenze cautelari di cui all'articolo 253, dispone il mantenimento della custodia in carcere, l'applicazione della misura prevista nel primo comma dell'articolo 254-bis o di quelle previste nell'articolo 282, ovvero la rimessione in liberta' dell'imputato. Il decreto di convalida deve contenere l'enunciazione sommaria del fatto e degli articoli di legge che lo prevedono e deve essere immediatamente consegnato in copia all'imputato".
Art. 7
1. Il quarto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Quando l'imputato non deve essere giudicato con il rito direttissimo, il decreto di convalida e' trasmesso senza ritardo insieme agli atti al giudice istruttore competente per la convalida dell'ordine di arresto, e cessa di avere efficacia se non e' da questi confermato con decreto motivato entro dieci giorni dall'arresto; nel confermare la convalida il giudice istruttore puo' anche modificare le disposizioni relative alla liberta' personale. Se si procede a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 o del quarto comma dell'articolo 505, la convalida cessa di avere efficacia ove entro dieci giorni dall'arresto non sia confermata con ordinanza dal giudice del dibattimento o non sia pronunciata sentenza di condanna".
Art. 8
1. Al sesto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale le parole: "e' imposto o autorizzato" sono sostituite dalle seguenti: "e' autorizzato".
Art. 9
1. Al settimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale le parole: "dal quarto comma "sono sostiuite dalle seguenti: "dalla prima parte del quarto comma".
Art. 10
1. Al terzo comma dell'articolo 250 del codice di procedura penale le parole: "o dell'ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "di cattura o dell'ordine d'arresto" e le parole: "e' imposta o consentita" sono sostituite dalle seguenti: "e' consentita".
Art. 11
1. Al primo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale le parole: "che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato di arresto a disposizione dell'Autorita' che lo ha emesso" sono sostituite dalle seguenti: "che l'imputato sia condotto in carcere ovvero rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorita' giudiziaria in uno degli altri luoghi indicati nell'art. 254-bis".
2. Al secondo comma dello stesso articolo 251, le parole: "di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "di arresto".
3. Al terzo comma dello stesso articolo 251, le parole: "se entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "se entro dieci giorni" e le parole: "od ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "di cattura".
Art. 12
1. L'articolo 252 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 252. - (Condizioni generali per la emissione dei mandati od ordini). - Per poter emettere un mandato o un ordine e' necessario che a carico di colui nei cui confronti il provvedimento viene emesso esistano indizi gravi di colpevolezza o, se trattasi di mandato od ordine di comparizione ovvero di mandato od ordine di accompagnamento emesso ai sensi del primo comma dell'articolo 261, indizi sufficienti. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che la istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato o non e' preveduto dalla legge come reato e l'imputato non e' gia' stato interrogato, e' emesso mandato od ordine di comparizione".
Art. 13
1. L'articolo 253 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 253. - (Condizioni per la emissione del mandato di cattura). - Salvo quanto previsto dagli articoli 278 e 282 puo' essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:
1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;
2) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Il mandato di cattura puo' essere emesso soltanto quando sussistono inderogabili e concrete esigenze di tutela dell'acquisizione di specifiche fondi di prova ovvero quando l'imputato si e' dato alla fuga o vi e' concreto pericolo che si dia alla fuga ed il giudice ritenga, in base ad elementi specifici, che per il delitto per cui si procede verra' irrogata con la sentenza una pena che non rientri nei limiti della sospensione condizionale, ovvero quando, la pericolosita' dell'imputato desunta dalla sua personalita' e dalle circostanze del fatto, sussistono esigenze di tutela della collettivita'".
Art. 14
1. 1 L'articolo 254 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 254. - (Obbligo di motivazione in caso di non emissione del mandato di cattura per determinati reati). - Il giudice, se ritiene di non emettere mandato di cattura per insussistenza delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 253, deve darne atto con decreto motivato nel caso in cui proceda contro l'imputato di uno dei seguenti reati:
1) delitto contro la personalita' dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non infeiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;
2) delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;
3) delitto di falsificazione di monete, spendita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, preveduto dall'articolo 453 del codice penale;
4) delitto di associazione di tipo mafioso preveduto dall'articolo 416-bis del codice penale;
5) delitto di alienazione o acquisto di schiavi".
Art. 15
1. L'articolo 254-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 254-bis . - (Misura disposta in luogo della custodia in carcere. Principio di adeguatezza). - In ogni stato e grado del procedimento, nell'emettere il mandato di cattura, il giudice dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in luogo pubblico di cura o di assistenza, quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.
Nel corso dell'istruzione sommaria e dopo l'emissione del mandato di cattura il pubblico ministero o il pretore dispongono che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto in uno dei luoghi di cui al comma precedente quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari previste nell'articolo 253. Il pubblico ministero o il pretore, se e' presentata domanda di applicazione della misura e non ritengono di accoglierla, trasmettono gli atti con le loro richieste al giudice istruttore affinche' decida; in ogni altro stato e grado del procedimento, dopo l'emissione del mandato di cattura, la suddetta misura e' concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.
La misura di cui ai commi precedenti e' revocata con ordinanza, d'ufficio o anche su richiesta del pubblico ministero ovvero del pretore durante l'istruzione sommaria, dal giudice indicato nella seconda parte del precedente comma quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere".
Art. 16
1. L'articolo 254-ter del codice di procedura penale e' abrogato.
Art. 17
1. Il primo comma dell'articolo 254-quater del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Con il provvedimento con il quale e' disposta la misura prevista dall'articolo 254-bis possono essere imposti in casi particolari limiti o divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono".
Art. 18
1. Il primo comma dell'articolo 254-quinques del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono appellare contro le ordinanze emesse nell'istruzione che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 254-bis. Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono altresi' appellare contro le ordinanze che decidono sulla revoca della misura emesse nel corso dell'istruzione".
Art. 19
1. L'articolo 260 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 260. - (Revoca e nuova emissione del mandato di cattura). - In ogni stato e grado del procedimento, quando il mandato di cattura non e' stato ancora eseguito, il giudice lo revoca con ordinanza se sono venute meno le esigenze cautelari o le altre condizioni che lo legittimano.
Nel corso dell'istruzione, quando nuove circostanze lo richiedono, il giudice emette mandato di cattura anche se lo stesso e' stato gia' revocato o non emesso ai sensi dell'articolo 254 o dell'articolo 278, ovvero se l'imputato e' stato rimesso in liberta' ai sensi dell'articolo 277. Quando si procede con istruzione sommaria, il giudice provvede su richiesta del pubblico ministero o del pretore.
Nell'istruzione sommaria la revoca del mandato di cattura ovvero dell'ordine o del mandato di arresto e' disposta dal pubblico ministero o dal pretore precedente con ordinanza; se la revoca e' richiesta dall'imputato e il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accoglierla, si osservano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 270".
Art. 20
1. La rubrica e i primi tre commi dell'articolo 261 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 261. - (Casi nei quali puo' emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento). - Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, puo' essere emesso soltanto mandato di comparizione. Tuttavia, il mandato di comparizione puo' sempre essere convertito in quello d'accompagnamento se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.
Il mandato di accompagnamento puo' altresi' emettersi per i reati preveduti dall'articolo 253 quando vi e' fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto".
Art. 21
1. Il primo comma dell'articolo 262 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato di cattura ovvero di emettere il decreto previsto dall'articolo 254 il giudice nell'istruzione formale deve sentire il pubblico ministero. Il pretore quando dispone la revoca del mandato di cattura ne informa il procuratore della Repubblica".
Art. 22
1. Il secondo comma dell'articolo 263 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Se il giudice non accoglie la richiesta, o se applica una misura cautelare diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento puo' essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti emessi dal pretore o dal giudice istruttore ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".
Art. 23
1. La rubrica dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: "(Riesame dei mandati di cattura o di arresto e degli ordini di arresto)".
2. Al primo comma dello stesso articolo 263-bis le parole: "o dell'ordine di cattura o di arresto" sono sostituite dalle seguenti: "di cattura o di arresto o dell'ordine di arresto" e le parole: "prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dell'arresto domiciliare ovvero delle misure di coercizione previste dall'articolo 282".
3. Al terzo comma dello stesso articolo 263-bis le parole: "e gli ordini di cattura o di arresto" sono sostituite dalle seguenti: "di cattura o di arresto e gli ordini di arresto" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tuttavia, anche nei casi in cui e' ammessa la richiesta di riesame, l'imputato puo' proporre immediatamente ricorso per CAssazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame".
Art. 24
1. Il terzo comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato, o, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle misure previste dall'articolo 282. Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone, anche d'ufficio, in luogo della custodia in carcere dell'imputato, l'applicazione di una delle misure di cui il primo comma dell'articolo 254-bis, se la stessa e' sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253".
Art. 25
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Con la richiesta di riesame, il difensore puo' chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore ed al pubblico ministero, che hanno facolta' di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta".