Sez. 1, Sentenza n. 8988 del 05/06/2003 (Rv. 563928 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Morte della parte prima della costituzione - Conoscenza dell'evento avutasi successivamente al fatto interruttivo - Onere probatorio - Incidenza sull'eccipiente l'estinzione del processo medesimo - Esclusione - Fondamento - Sugli eredi in riassunzione - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di interruzione del processo per morte della parte prima della costituzione ai sensi dell'art. 299 cod. proc. civ., l'onere di provare che la conoscenza dell'evento interruttivo si sia avuta non contestualmente all'evento, ma successivamente, sì da restare impedita la riassunzione del processo nel termine di sei mesi dal fatto interruttivo, incombe sugli eredi in riassunzione, e non sulla controparte che eccepisce l'estinzione del processo, giacché la mancata contestuale conoscenza del fatto interruttivo costituisce una controeccezione ostativa al verificarsi dell'estinzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)