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Sez. L, Sentenza n. 10526 del 25/10/1997 (Rv. 509268 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Deduzione in giudizio - Natura giuridica - Controeccezione - Configurabilità- Prospettazione della questione per la prima volta in Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509268-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

L'interruzione della prescrizione costituisce oggetto di una controeccezione, mirante a paralizzare l'eccezione avversaria; essa deve quindi essere eccepita dalla parte interessata nei modi di rito e a tempo debito, e la relativa questione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)