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Sez. 2, Sentenza n. 3108 del 02/11/1971 (Rv. 354439 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO POSTCORPORATIVO - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354439-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO POSTCORPORATIVO - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La violazione e la falsa applicazione, da parte del giudice di merito, delle clausole contenute in un contratto collettivo stipulato dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo non sono denunziabili in Cassazione come errori di diritto e possono essere sindacate soltanto per eventuale violazione delle regole attinenti all'interpretazione dei contratti, a sensi degli artt 1362 e segg cod civ. (Conf 1908'70, mass n 347910).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)