Sez. 5, Sentenza n. 10511 del 15/07/1981 Ud. (dep. 23/11/1981) Rv. 151075 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DOPO LA NEGOZIAZIONE DEI TITOLI - INFLUENZA SULLA MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - ESCLUSIONE - RILEVANZA AD ALTRI FINI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DOPO LA NEGOZIAZIONE DEI TITOLI - INFLUENZA SULLA MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - ESCLUSIONE - RILEVANZA AD ALTRI FINI.*
Perfezionandosi il reato di emissione di assegno a vuoto nel momento della negoziazione del titolo, nessuna influenza può avere sull'ipotesi del caso più grave l'avvenuto successivo pagamento dell'assegno, risolvendosi esso in una circostanza posteriore alla consumazione del reato, anche se di tale pagamento si può tener conto ai fini del riconoscimento di un'attenuante e in Sede di giudizio di comparazione. (Conf mass n 135894).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)