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Sez. 5, Sentenza n. 6243 del 09/03/1977 Ud. (dep. 19/05/1977) Rv. 135894 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DOPO IL PROTESTO - INFLUENZA SULLA MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135894-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DOPO IL PROTESTO - INFLUENZA SULLA MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - ESCLUSIONE.*

L'emissione di assegno a vuoto e un reato istantaneo e si consuma nel momento dell'emissione del titolo. Pertanto il pagamento dello assegno dopo il protesto, essendo un fatto successivo alla consumazione del reato, non ha alcuna influenza sulla maggiore gravita del caso.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)