Sez. 2, Sentenza n. 777 del 09/02/1982 (Rv. 418610 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - DECORRENZA - DALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA - NOTIFICAZIONE SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE MA NON DALLA NOTIFICAZIONE - INEFFICACIA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - DECORRENZA - DALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA - NOTIFICAZIONE SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE MA NON DALLA NOTIFICAZIONE - INEFFICACIA.*
Il termine perentorio di trenta giorni, entro il quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 47 cod. proc. civ., deve essere notificato il ricorso per regolamento di Competenza, decorre dalla data della comunicazione della sentenza, effettuata a norma degli artt. 133 e 136 dello stesso codice, e, pertanto, ove tale termine sia superato, il ricorso è inammissibile, ancorché esso sia stato notificato entro il trentesimo giorno dalla successiva notificazione della sentenza stessa ad opera della controparte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)