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Sez. 3, Sentenza n. 761 del 04/02/1985 (Rv. 438963 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - PERENTORIETÀ - DECORRENZA - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 47 COD. PROC. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1985-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438963-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - PERENTORIETÀ - DECORRENZA - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 47 COD. PROC. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Il termine di trenta giorni, entro il quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 47 cod. proc. civ., deve essere notificato il ricorso per regolamento di Competenza, è perentorio e decorre dalla data della comunicazione della sentenza, con la conseguenza che, in caso di mancato rispetto di esso, il ricorso è inammissibile, ancorché sia stato notificato entro il trentesimo giorno dalla successiva notificazione della sentenza stessa ad opera della controparte. L'eccezione d'incostituzionalità della norma anzidetta, sollevata in riferimento all'art. 24 cost., è manifestamente infondata, giacché il termine predisposto dalla norma denunciata, che è ispirata a principi di assoluta ragionevolezza, non pregiudica in alcun modo il diritto di difesa. (Conf 777/82, mass n 418610, sulla prima parte; (Conf 934/81, mass n 411457; (Conf 1573/79, mass n 397919).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)