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Sez. L, Sentenza n. 20332 del 10/10/2016 (Rv. 641458 - 01)

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA | Natura di enti pubblici economici - Conseguenze - Soggezione dei rapporti di lavoro alla disciplina privatistica - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641458-01

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA

I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e sono assoggettati alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro in quanto l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, include tra le P.A. destinatarie della disciplina per l'impiego pubblico i soli consorzi costituiti tra gli enti territoriali, ma non quelli che esplicano la propria attività con risorse quasi totalmente locali, per il raggiungimento di scopi territorialmente limitati e sono sottoposti alla mera vigilanza della regione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto applicabile l'art. 2103 c.c. al dipendente di un consorzio di bonifica che aveva chiesto il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)