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Sez. L, Sentenza n. 12242 del 17/07/2012 (Rv. 623272 - 01)

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA | Natura - Enti pubblici economici - Non imprenditori agricoli - Conseguenze - Soggezione dei rapporti di lavoro alla disciplina sui contratti a termine - Onere di specificazione delle ragioni giustificatrici del termine - Sussistenza - Fattispecie relativa a consorzio di bonifica siciliano.
Stato
decisa il 2012-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623272-01

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA

I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e non sono imprenditori agricoli, perseguendo fini economici non solamente agricoli, anche se con attività in parte strumentali all'agricoltura, sicché al rapporto di lavoro dei loro dipendenti si applica la disciplina sui contratti a termine - in particolare, la regola sull'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici ex art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 - senza che osti la disposizione che esclude dall'applicazione della disciplina stessa i rapporti instaurati dai "datori di lavoro dell'agricoltura". (Nella specie, relativa a un consorzio siciliano, la S.C., respingendo il ricorso avverso la decisione di merito che aveva statuito la conversione in contratto a tempo indeterminato, ha osservato che il divieto delle assunzioni a termine previsto dalla legge regionale istitutiva dei consorzi di bonifica è stato derogato dalla legislazione regionale successiva).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)