Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25698 del 22/09/2021 (Rv. 662292 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione differita della violazione - Sindacabilità in sede di opposizione della modalità di organizzazione del servizio - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di violazioni amministrative per le quali è necessaria la contestazione immediata, a fronte dell'impossibilità di fermare il veicolo (nella specie, un natante che aveva navigato all'interno di un porto, in una fascia oraria vietata da un provvedimento della relativa Capitaneria) in tempo utile nei modi regolamentari, non sussistono margini di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità tali da permettere la contestazione immediata della violazione in quanto, da un lato, non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni, in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall'altro, giacché alcuna norma impone all'amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l'immediata contestazione delle violazioni.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 26/05/2004 num. 153 art. 1, Decreto Legisl. 26/05/2004 num. 153 art. 2 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1174, Decr. Minist. min. PAF 30/07/2009 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)