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Sez. U, Sentenza n. 3936 del 13/03/2012 (Rv. 621350 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata della violazione - Impossibilità - Contestazione differita ai sensi dell'art. 384 reg. es. cod. strada - Indicazione delle ragioni nel verbale - Necessità - Conseguenze - Legittimità dell'irrogazione della sanzione - Sussistenza - Sindacabilità in sede di opposizione della modalità di organizzazione del servizio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621350-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione (nella specie, l'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari) rende "ipso facto" legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione. Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall'altro, in quanto nessuna norma impone all'Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l'immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e, in particolare, di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia

Riferimenti normativi: (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)