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Sez. 6, Sentenza n. 47564 del 14/11/2013 Cc. (dep. 29/11/2013) Rv. 257470 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Rilevabilità di cause di nullità o inutilizzabilità in precedenza non rilevate - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257470-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Nel giudizio cautelare di rinvio non possono essere dedotte dalle parti né rilevate d'ufficio per la prima volta cause di inutilizzabilità o di nullità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di rilevare una causa di nullità assoluta in un'ipotesi in cui l'annullamento con rinvio era avvenuto limitatamente alle esigenze cautelari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)