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Sez. 2, Sentenza n. 16359 del 12/03/2014 Cc. (dep. 15/04/2014) Rv. 261611 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Giudizio cautelare - Vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto - Sussistenza - Estensione dell'indagine di merito consentita - Punto annullato - Possibilità di rilevare nullità o inammissibilità non riscontrate dalla Corte di Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261611-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

In materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato, al pari del giudizio di merito, al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione attinto da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)